Art. 10.
                      Conseguimento del titolo
   Il  rilascio  della certificazione del conseguimento del titolo e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura
dell'Universita'  effettuare  il  deposito a norma di legge presso le
Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.