Art. 10. Conseguimento del titolo Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.