Art. 6.
Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza di
         cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224
   I  candidati  idonei  sono  ammessi  al  corso secondo l'ordine di
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso.
   Le  borse di studio sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria
ai  candidati,  a prescindere dalla cittadinanza. A parita' di merito
il  criterio  di  preferenza e' costituito dalla condizione economica
del  nucleo  familiare  del  candidato,  determinata  ai  sensi della
normativa vigente in materia di diritto allo studio.
   L'importo  della  borsa  di  studio  per  la frequenza al corso di
dottorato  di ricerca e' di euro 10.561,54 annui e deve intendersi al
lordo  degli  oneri  previdenziali a carico del borsista. La suddetta
borsa  di  studio e' esente sia dal pagamento dell'imposta locale sui
redditi  (ILOR)  che  dall'imposta  sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).  La  durata  dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
   La borsa di studio e' corrisposta in sei rate bimestrali.
   I  posti  non  coperti da borse sono assegnati ai candidati idonei
sino ad esaurimento.
   In caso di parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato con
disabilita' pari o superiore al 66%, quindi il candidato piu' giovane
d'eta'.
   In  corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine  della  graduatoria.  In  caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.
   I  candidati  idonei  che  risultino,  al momento dell'iscrizione,
titolari  di  assegno  di  ricerca,  di  durata  almeno  annuale  (la
titolarita'  dell'assegno  di  ricerca  deve  coincidere  con  l'anno
accademico  del  corso  di  dottorato),  possono  essere  ammessi  in
soprannumero   e   senza  diritto  alla  borsa  di  studio,  sino  ad
esaurimento dei posti sostenibili previsti per il dottorato.
   I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana
partecipano  al  concorso  a  parita'  di  condizione con i cittadini
italiani  e  possono  essere  ammessi  anche  in soprannumero sino ad
esaurimento  dei  posti sostenibili previsti per il dottorato, previa
verifica del requisito di idoneita'.