Art. 8.
     Limite al godimento delle borse di studio di cui all'art. 6
   Ai fini del calcolo degli anni di erogazione della borsa di studio
che  non  puo'  essere  superiore  alla  durata  del  corso  a cui il
dottorando  e'  iscritto,  sono  conteggiati anche gli anni in cui il
dottorando  ha  goduto  della  borsa  di studio presso altri corsi di
dottorato  sia  di  «Ca'  Foscari»  che  di  altre universita', senza
conseguimento del titolo.