Art. 10. Documenti richiesti I candidati ammessi al corso dovranno far pervenire, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, i seguenti documenti o autocertificazione (ai sensi della legge n. 127/97): copia del certificato di frequenza con profitto ad uno dei corsi di internazionalizzazione di cui all'art. 4, lettera a); certificato attestante il godimento dei diritti politici; certificato generale del casellario giudiziale; codice fiscale; laddove si necessita, gli estremi del provvedimento di equipollenza. I documenti non trasmessi entro il termine stabilito non sono presi in considerazione e comportano la decadenza del diritto di partecipare al corso. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. La mancata presenza, senza giustificato motivo, al primo giorno di lezione comporta la decadenza del diritto di partecipare allo stesso.