Art. 10.
                         Documenti richiesti
   I  candidati ammessi al corso dovranno far pervenire, entro trenta
giorni   dalla   data   di  comunicazione,  i  seguenti  documenti  o
autocertificazione (ai sensi della legge n. 127/97):
    copia  del certificato di frequenza con profitto ad uno dei corsi
di internazionalizzazione di cui all'art. 4, lettera a);
    certificato attestante il godimento dei diritti politici;
    certificato generale del casellario giudiziale;
    codice fiscale;
    laddove   si   necessita,   gli   estremi  del  provvedimento  di
equipollenza.
   I  documenti  non  trasmessi  entro  il termine stabilito non sono
presi  in  considerazione  e  comportano  la decadenza del diritto di
partecipare  al  corso.  A  tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall'Ufficio   postale   accettante.   La   mancata  presenza,  senza
giustificato motivo, al primo giorno di lezione comporta la decadenza
del diritto di partecipare allo stesso.