Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
   1.  La  commissione esaminatrice e' costituita da tre membri ed e'
nominata con atto del Direttore OAB.
   2.  Nell'ambito  del  provvedimento  di  nomina  della commissione
esaminatrice  si  provvede  alla  nomina  del segretario, il quale e'
individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito
di  accertare  e  garantire il rispetto della normativa e dei termini
relativi ad ogni fase della procedura.