Art. 4. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' costituita da tre membri ed e' nominata con atto del Direttore OAB. 2. Nell'ambito del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice si provvede alla nomina del segretario, il quale e' individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito di accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi ad ogni fase della procedura.