Art. 8.
                   Approvazione della graduatoria
   1.  La  graduatoria  di  merito dei candidati e' formulata secondo
l'ordine  decrescente  del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito ovvero a parita' di
merito  e di titoli, delle preferenze previste dal precedente art. 7.
Sara'  dichiarato  vincitore  il candidato collocatisi al primo posto
nella graduatoria di merito.
   2.  La  graduatoria  di merito e' approvata con atto del direttore
OAB,   previo  accertamento  della  regolarita'  della  procedura,  e
pubblicata sul sito internet www.brera.inaf.it. Di tale pubblicazione
e'  data  notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».