Art. 8. Approvazione della graduatoria 1. La graduatoria di merito dei candidati e' formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito ovvero a parita' di merito e di titoli, delle preferenze previste dal precedente art. 7. Sara' dichiarato vincitore il candidato collocatisi al primo posto nella graduatoria di merito. 2. La graduatoria di merito e' approvata con atto del direttore OAB, previo accertamento della regolarita' della procedura, e pubblicata sul sito internet www.brera.inaf.it. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».