Art. 9. Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio 1. Il vincitore della presente selezione sara' invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi e rapporto di lavoro a tempo pieno presso la sede di Merate dell'Osservatorio astronomico di Brera e, contestualmente, il medesimo sara' invitato a presentare od a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ricevera' il relativo invito, i seguenti documenti: a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla procedura di cui al presente bando di selezione. Il vincitore potra' altresi' comprovare il possesso dei predetti requisiti producendo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e sottoscritta dall'interessato. La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considerera' prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 3. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nello stesso termine di giorni trenta il vincitore sara' invitato, inoltre, a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la dichiarazione dell'insussistenza di situazioni di incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni; b) certificato di idoneita' all'impiego rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero da un medico legale dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti l'idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico dovra' farne menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del relativo invito. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', ed una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della me nomazione, non puo' arrecare danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti ed, inoltre, che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle funzioni da svolgere. La capacita' lavorativa dei candidati portatori di handicap e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'amministrazione ha, comunque, la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso. 2. Il vincitore cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, puo' utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero. 3. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita'. 5. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini indicati, fatta salva la possibilita' di una proroga degli stessi a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si potra' dare luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro.