Art. 10.
                      Conseguimento del titolo
   1.  Il  rilascio della certificazione del conseguimento del titolo
e'  subordinato  al  deposito,  da parte dell'interessato, della tesi
finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura
dell'Universita'  effettuare  il  deposito a norma di legge presso le
Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.