Art. 6.

                         Ammissione ai corsi


   I   candidati   saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
   In  caso  di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte
degli  aventi  diritto,  subentra  altro  candidato, secondo l'ordine
della graduatoria.