Art. 9.

                 Posti a concorso e borse di studio


   I  posti  a  concorso, in numero di 10 saranno finanziati, secondo
l'indicazione  della  graduatoria  della  valutazione comparativa dei
candidati  ex  art.  5,  comma  3,  del presente bando, cosi' come di
seguito  indicato:  n. 5 borse finanziate con fondi della LUISS Guido
Carli.
   Ulteriori eventuali assegnazioni di borse verranno tempestivamente
comunicate.
   L'importo  di  ogni  singola  borsa,  verra'  determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive  modificazioni. Per l'anno 2007 l'ammontare della borsa e'
stato  pari  a  euro  10.561,54.  A  parita'  di  merito  prevale  la
valutazione   della   situazione   economica   determinata  ai  sensi
del decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997
e successive modificazioni e integrazioni.
   Le  borse  vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro
importo viene elevato in misura pari ad un incremento giornaliero del
50% per autorizzati e documentati periodi di soggiorno all'estero.