Art. 9. Posti a concorso e borse di studio I posti a concorso, in numero di 10 saranno finanziati, secondo l'indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati ex art. 5, comma 3, del presente bando, cosi' come di seguito indicato: n. 5 borse finanziate con fondi della LUISS Guido Carli. Ulteriori eventuali assegnazioni di borse verranno tempestivamente comunicate. L'importo di ogni singola borsa, verra' determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. Per l'anno 2007 l'ammontare della borsa e' stato pari a euro 10.561,54. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni. Le borse vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro importo viene elevato in misura pari ad un incremento giornaliero del 50% per autorizzati e documentati periodi di soggiorno all'estero.