Art. 10.

                      Mobilita' dei dottorandi


   1.  I  dottorandi  dovranno svolgere durante il corso di dottorato
almeno  un anno di attivita' di ricerca, perfezionamento e formazione
presso  universita',  istituti di ricerca e/o scientifici, laboratori
stranieri o internazionali.
   2.  L'importo della borsa di studio di cui all'art. 6 e' aumentato
per tali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.