Art. 7.

Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza di
                 cui al d.m. 30 aprile 1999, n. 224


   1. I candidati idonei saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso.
   2.  Le Borse di studio sono assegnate per ordine di graduatoria. A
parita'  di  merito  il  criterio  di  preferenza e' costituito dalla
condizione  economica del nucleo familiare del candidato, determinata
ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
   3.  L'importo  della  borsa di studio per la frequenza al corso di
dottorato  di ricerca e' di Euro 10.561,54 annui e deve intendersi al
lordo  degli  oneri  previdenziali a carico del borsista. La suddetta
borsa  di  studio e' esente sia dal pagamento dell'imposta locale sui
redditi  (ILOR)  che  dall'imposta  sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).  La  durata  dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari
all'intera  durata  del  corso.  L'importo  della  borsa di studio e'
aumentato  per  l'eventuale  periodo  di  soggiorno  all'estero nella
misura del 50%.
   4.  La  borsa  di  studio  e'  corrisposta  in sei rate bimestrali
anticipate.
   5.  Gli  studenti stranieri possono essere ammessi in soprannumero
nel  limite  dei  posti  disponibili, solo se in possesso di Borsa di
studio  erogata da enti pubblici o privati di importo non inferiore a
Euro 42.246,16 nell'arco dei tre anni.