Art. 7. Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza di cui al d.m. 30 aprile 1999, n. 224 1. I candidati idonei saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. 2. Le Borse di studio sono assegnate per ordine di graduatoria. A parita' di merito il criterio di preferenza e' costituito dalla condizione economica del nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio. 3. L'importo della borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca e' di Euro 10.561,54 annui e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del borsista. La suddetta borsa di studio e' esente sia dal pagamento dell'imposta locale sui redditi (ILOR) che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%. 4. La borsa di studio e' corrisposta in sei rate bimestrali anticipate. 5. Gli studenti stranieri possono essere ammessi in soprannumero nel limite dei posti disponibili, solo se in possesso di Borsa di studio erogata da enti pubblici o privati di importo non inferiore a Euro 42.246,16 nell'arco dei tre anni.