IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d), ed h) della legge 18 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ed in particolare il comma 2, che prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il transito degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello, appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei corrispondenti ruoli speciali; Visto l'articolo 56 deI decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ed in particolare il comma 1, che prevede per i tenenti colonnelli ed i maggiori del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni la possibilita' di transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale; Viste la consistenza organica e le posizioni soprannumerarie dei predetti ruoli normali e speciali per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito alla data del 31 dicembre 2007; Considerata la necessita', da un lato, di ripianare le deficienze organiche dei sopracitati ruoli speciali e, dall'altro, di ridurre le eccedenze organiche nei corrispondenti ruoli normali, per pervenire gradualmente alle dotazioni previste dalla tabella 1, quadri I, II, V, VI, VII e IX, allegata al citato decreto legislativo n. 490 del 1997 e successive modificazioni. Decreta: Art. 1. Transito dai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei corrispondenti ruoli speciali 1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di transito per gli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello, appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei rispettivi ruoli speciali con le stesse modalita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. 2. Le carenze delle dotazioni organiche dei singoli gradi del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito costituiscono il limite numerico massimo per i transiti di cui al comma 1. Qualora il numero delle domande superi le dotazioni organiche dei singoli gradi, si procedera' alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Le graduatorie saranno predisposte da una commissione nominata dal Direttore Generale per il personale militare su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, composta da: a) un ufficiale che riveste il grado non inferiore a generale di brigata appartenente al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente; b) tre ufficiali che rivestono il grado non inferiore a colonnello, di cui uno appartenente al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo, uno appartenente al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali in servizio permanente effettivo ed uno appartenente al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito in servizio permanente effettivo, con funzioni di membri effettivi; c) un ufficiale che riveste il grado non inferiore a capitano, con funzioni di segretario. 3. Gli effetti del trasferimento nei ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito decorrono dal giorno successivo a quello della scadenza del termine di presentazione delle domande. 4. Non possono transitare dal ruolo normale al ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito gli ufficiali che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: a) frequentino o abbiano frequentato con successo il corso superiore di stato maggiore interforze, previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; b) siano compresi in aliquota ai fini dell'avanzamento. 5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al disposto degli articoli 53 e 55 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.