IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare


   Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni e
integrazioni;
   Vista   la   legge   12   novembre  1955,  n.  1137  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
   Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
   Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma
1, lettere a), d), ed h) della legge 18 dicembre 1995, n. 549;
   Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che disciplina
le  funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali generali delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Visto  l'art. 55 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
ed  in  particolare il comma 2, che prevede la riapertura dei termini
per  la  presentazione delle domande per il transito degli ufficiali,
fino  al  grado  di tenente colonnello, appartenenti ai ruoli normali
dell'Arma   dei   trasporti   e   dei   materiali   e  del  Corpo  di
amministrazione  e  di commissariato dell'Esercito nei corrispondenti
ruoli speciali;
   Visto  l'articolo  56 deI decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490,  ed  in  particolare  il  comma  1,  che  prevede  per i tenenti
colonnelli  ed  i  maggiori del ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni  la  possibilita'  di
transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e
con le modalita' stabilite con decreto ministeriale;
   Viste  la  consistenza organica e le posizioni soprannumerarie dei
predetti   ruoli   normali  e  speciali  per  le  Armi  di  fanteria,
cavalleria,   artiglieria,   genio,   trasmissioni,  per  l'Arma  dei
trasporti  e  dei  materiali  e  del  Corpo  di  amministrazione e di
commissariato dell'Esercito alla data del 31 dicembre 2007;
   Considerata  la necessita', da un lato, di ripianare le deficienze
organiche dei sopracitati ruoli speciali e, dall'altro, di ridurre le
eccedenze  organiche  nei corrispondenti ruoli normali, per pervenire
gradualmente  alle  dotazioni previste dalla tabella 1, quadri I, II,
V,  VI,  VII  e IX, allegata al citato decreto legislativo n. 490 del
1997 e successive modificazioni.
                              Decreta:

                               Art. 1.

Transito  dai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e
del  Corpo  di  amministrazione  e di commissariato dell'Esercito nei
                    corrispondenti ruoli speciali


   1.  Sono  riaperti i termini per la presentazione delle domande di
transito  per  gli  ufficiali,  fino  al grado di tenente colonnello,
appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali
e  del  Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei
rispettivi  ruoli speciali con le stesse modalita' previste dall'art.
53 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
   2.  Le  carenze  delle  dotazioni  organiche dei singoli gradi del
ruolo  speciale  dell'Arma  dei trasporti e dei materiali e del ruolo
speciale   del   Corpo   di   amministrazione   e   di  commissariato
dell'Esercito costituiscono il limite numerico massimo per i transiti
di  cui  al  comma  1.  Qualora  il  numero  delle  domande superi le
dotazioni  organiche dei singoli gradi, si procedera' alla formazione
di  graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti
dall'art.  26  della  legge  12  novembre  1955, n. 1137 e successive
modificazioni.  Le graduatorie saranno predisposte da una commissione
nominata dal Direttore Generale per il personale militare su proposta
del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, composta da:
    a)  un ufficiale che riveste il grado non inferiore a generale di
brigata  appartenente  al  ruolo  normale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio, trasmissioni in servizio permanente
effettivo, con funzioni di presidente;
    b)   tre  ufficiali  che  rivestono  il  grado  non  inferiore  a
colonnello,  di  cui  uno appartenente al ruolo normale delle Armi di
fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio, trasmissioni in servizio
permanente effettivo, uno appartenente al ruolo normale dell'Arma dei
trasporti  e  dei  materiali  in servizio permanente effettivo ed uno
appartenente  al  ruolo  normale  del  Corpo  di amministrazione e di
commissariato  dell'Esercito  in  servizio  permanente effettivo, con
funzioni di membri effettivi;
    c)  un  ufficiale  che riveste il grado non inferiore a capitano,
con funzioni di segretario.
   3.  Gli effetti del trasferimento nei ruoli speciali dell'Arma dei
trasporti  e  dei  materiali  e  del  Corpo  di  amministrazione e di
commissariato  dell'Esercito decorrono dal giorno successivo a quello
della scadenza del termine di presentazione delle domande.
   4.  Non  possono  transitare  dal  ruolo normale al ruolo speciale
dell'Arma   dei   trasporti   e   dei   materiali   e  del  Corpo  di
amministrazione  e  di  commissariato dell'Esercito gli ufficiali che
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:
    a)  frequentino  o  abbiano  frequentato  con  successo  il corso
superiore  di  stato  maggiore  interforze,  previsto dall'art. 4 del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
    b) siano compresi in aliquota ai fini dell'avanzamento.
   5.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel presente
articolo,  si  rinvia  al disposto degli articoli 53 e 55 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.