Art. 2.

Transito  dal  ruolo  normale  delle  Armi  di  fanteria, cavalleria,
 artiglieria, genio, trasmissioni nel corrispondente ruolo speciale


   1. Per l'anno 2008 il numero dei tenenti colonnelli e dei maggiori
che possono transitare dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi
di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,  genio,  trasmissioni  e'
stabilito rispettivamente in trentotto e sessanta unita'.
   2.  Qualora  il  numero  delle domande superi quello stabilito dal
comma  1,  si  procedera' alla formazione di graduatorie distinte per
gradi,  sulla  base  dei  requisiti  previsti dall' articolo 26 della
legge  12  novembre  1955,  n.  1137  e  successive modificazioni. Le
graduatorie  saranno  predisposte  da  una  commissione  nominata dal
Direttore  Generale per il personale militare su proposta del Capo di
Stato  Maggiore  dell'Esercito,  composta  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 2 del presente decreto.
   3.  Gli effetti del trasferimento nel ruolo speciale decorrono dal
giorno   successivo   a   quello   della   scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande.
   4.  Non  possono  transitare  dal  ruolo normale al ruolo speciale
delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
gli  ufficiali che alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande:
    a)  frequentino  o  abbiano  frequentato  con  successo  il corso
superiore  di stato maggiore interforze, previsto dall'articolo 4 del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
    b) siano compresi in aliquota ai fini dell'avanzamento.
   5.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel presente
articolo,   si  rinvia  al  disposto  dell'articolo  56  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.