Art. 2. Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni nel corrispondente ruolo speciale 1. Per l'anno 2008 il numero dei tenenti colonnelli e dei maggiori che possono transitare dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e' stabilito rispettivamente in trentotto e sessanta unita'. 2. Qualora il numero delle domande superi quello stabilito dal comma 1, si procedera' alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall' articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Le graduatorie saranno predisposte da una commissione nominata dal Direttore Generale per il personale militare su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, composta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del presente decreto. 3. Gli effetti del trasferimento nel ruolo speciale decorrono dal giorno successivo a quello della scadenza del termine di presentazione delle domande. 4. Non possono transitare dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni gli ufficiali che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: a) frequentino o abbiano frequentato con successo il corso superiore di stato maggiore interforze, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; b) siano compresi in aliquota ai fini dell'avanzamento. 5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al disposto dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.