Art. 15.

      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito


   1.  Il Direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione,
riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per   l'immissione   nel   profilo   professionale   di  «funzionario
amministrativo,  consolare  e  sociale»  degli  uffici  centrali  del
Ministero  degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed
uffici  consolari,  la  graduatoria di merito dei candidati risultati
idonei   nelle  prove  d'esame.  Con  il  medesimo  provvedimento  il
direttore  generale  per le risorse umane e l'organizzazione dichiara
vincitori   del   concorso  i  candidati  utilmente  collocati  nella
graduatoria  di  merito  tenuto  conto  delle  riserve  di posti e, a
parita'  di  merito,  dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
   2.  La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e'  pubblicata  nel  foglio  di comunicazioni del Ministero
degli  affari  esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.