Art. 15. Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Il Direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nel profilo professionale di «funzionario amministrativo, consolare e sociale» degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.