Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) uno dei titoli di studio universitari dell'area sociale conseguiti secondo l'ordinamento didattico vigente, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 270/2004 citato nelle premesse, e precisamente: laurea (L) appartenente alle classi 2; 6; 14; 15; 17; 19; 28; 31; 34; 35; 36 e 39 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, nonche' lauree (L) appartenenti alla classe DS/1; laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) appartenente alle classi 19/S; 22/S; 48/S; 49/S; 55/S; 56/S; 57/S; 58/S; 59/S; 60/S; 64/S; 65/S; 67/S; 70/S; 71/S; 73/S; 83/S; 84/S; 87/S; 88/S; 89/S; 90/S; 91/S; 92/S; 99/S; 100/S; 101/S e 102/S di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, nonche' lauree magistrali a ciclo unico LMG/01 e lauree specialistiche appartenenti alla classe DS/S; qualsiasi altro titolo accademico reso equipollente alle predette da provvedimenti normativi. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza, sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza, specificando gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione da allegare all'istanza di partecipazione al concorso. I candidati in possesso di titolo accademico straniero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica equipollente ad uno di quelli sopra indicati o sia stato ad essi equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura del candidato dimostrare l'equipollenza stessa mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. Nel caso in cui l'equiparazione del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato sara' ammesso con riserva alle prove di concorso, purche' sia attivata la procedura per l'emanazione del decreto di cui al citato art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si precisa che la suddetta equiparazione e' limitata esclusivamente alla partecipazione al presente concorso. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione dovra' comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di «funzionario amministrativo, consolare e sociale», sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.