Art. 4.

                       Esclusione dal concorso


   1.  Nelle  more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
   2.  L'Amministrazione  dispone  in ogni momento, con provvedimento
motivato,   l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti,  nonche'  per la mancata osservanza delle modalita' e dei
termini perentori stabiliti nel presente bando.