Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e' nominata con decreto del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione ed e' composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente di prima fascia, con funzioni di presidente, e da esperti nelle materie oggetto del concorso. 2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per particolari materie. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri appartenente alla terza area, fascia retributiva F3 o, in carenza, fasce retributive F1 o F2.