Art. 5.

                      Commissione esaminatrice


   1.  La  commissione  esaminatrice,  ai  sensi  dell'articolo 9 del
D.P.R.  9  maggio 1994, n. 487, e' nominata con decreto del direttore
generale per le risorse umane e l'organizzazione ed e' composta da un
consigliere  di  Stato,  o da un magistrato o avvocato dello Stato di
corrispondente  qualifica,  o  da  un  dirigente di prima fascia, con
funzioni  di  presidente,  e  da  esperti  nelle  materie oggetto del
concorso.
   2.  Alla  commissione  esaminatrice sono aggregati membri aggiunti
per particolari materie.
   3.  Le  funzioni  di  segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero  degli  affari  esteri appartenente alla terza area, fascia
retributiva F3 o, in carenza, fasce retributive F1 o F2.