Art. 6. Preselezione 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e' facolta' dell'Amministrazione effettuare una preselezione, della durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata. La prova preselettiva comprendera' sia domande vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte ed orali, ad eccezione della seconda lingua straniera obbligatoria, sia test attitudinali. 2. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. 3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta; -0,33 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta nulla o per la quale siano state marcate due o piu' opzioni. 4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi 250 candidati classificatisi con maggior punteggio nel test di preselezione. I candidati eventualmente classificatisi al duecentocinquantesimo posto con pari punteggio vengono tutti ammessi alle prove scritte. 5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.