Art. 6.

                            Preselezione


   1.  Qualora  il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario, e'
facolta'  dell'Amministrazione  effettuare  una  preselezione,  della
durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla
e a correzione informatizzata. La prova preselettiva comprendera' sia
domande  vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte ed orali,
ad  eccezione  della  seconda lingua straniera obbligatoria, sia test
attitudinali.
   2.  Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
   3.  Per  la  valutazione  delle  domande  a  risposta  multipla si
adotteranno i seguenti punteggi:
    1 punto per ogni risposta esatta;
    -0,33 punti per ogni risposta errata;
    0  punti  per  ogni  risposta  nulla  o  per la quale siano state
marcate due o piu' opzioni.
   4.  Sono  ammessi alle prove d'esame scritte i primi 250 candidati
classificatisi  con  maggior  punteggio  nel  test di preselezione. I
candidati eventualmente classificatisi al duecentocinquantesimo posto
con pari punteggio vengono tutti ammessi alle prove scritte.
   5.  Il  punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.