Art. 9. Prove scritte 1. Le prove scritte consistono in: a) quesiti a risposta sintetica in diritto civile, diritto internazionale privato e diritto consolare di cui all'allegato programma; b) quesiti a risposta sintetica in diritto amministrativo e contabilita' di stato di cui all'allegato programma; c) quesiti in lingua inglese vertenti su un testo, in lingua inglese, relativo ad una tematica di attualita' internazionale, e successiva relazione sintetica, in lingua inglese, sul testo stesso. Non sara' consentito l'uso di alcun dizionario. 2. I candidati dispongono di cinque ore per le prove di cui alle lettere a) e b) e di tre ore per la prova di cui alla lettera c). 3. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21 trentesimi.