Art. 9.

                            Prove scritte


   1. Le prove scritte consistono in:
    a)  quesiti  a  risposta  sintetica  in  diritto  civile, diritto
internazionale  privato  e  diritto  consolare  di  cui  all'allegato
programma;
    b)  quesiti  a  risposta  sintetica  in  diritto amministrativo e
contabilita' di stato di cui all'allegato programma;
    c)  quesiti  in  lingua  inglese  vertenti su un testo, in lingua
inglese,  relativo  ad  una  tematica di attualita' internazionale, e
successiva  relazione sintetica, in lingua inglese, sul testo stesso.
Non sara' consentito l'uso di alcun dizionario.
   2.  I  candidati dispongono di cinque ore per le prove di cui alle
lettere a) e b) e di tre ore per la prova di cui alla lettera c).
   3.  Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno 21 trentesimi.