IL PRESIDENTE
   Visto  il  regio  decreto  26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
Testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,  e  successive
modificazioni;
   Visto  il  regio  decreto  21  aprile 1942, n. 444, che approva il
regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
   Visto  il  Testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante le norme di esecuzione del citato Testo unico;
   Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
   Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
   Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;
   Visto l'art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983
n.  68,  concernente  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso a
consigliere di Stato;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 273, convertito
con  modificazioni,  nella  legge  23  febbraio  2006,  n.  51  e, in
particolare, l'art. 18, comma 2;
   Vista  la  delibera  del  consiglio  di presidenza della Giustizia
amministrativa, adottata nella riunione del 30 aprile 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E bandito  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  ad  un posto di
Consigliere di Stato.
   Al   concorso  possono  partecipare  i  magistrati  dei  tribunali
amministrativi   regionali  con  almeno  un  anno  di  anzianita',  i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i  magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato
con  almeno  un  anno  di  anzianita',  i  funzionari  della carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con
almeno  quattro  anni  di  anzianita',  nonche'  i  funzionari  delle
Amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli
enti  pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di
anzianita'   nella   suddetta  qualifica  ovvero  nella  ex  carriera
direttiva,  appartenenti  a  carriere  per  l'accesso  alle quali sia
richiesta la laurea in giurisprudenza.