Art. 3.
   Con  provvedimento  motivato  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  sentito il consiglio di presidenza, possono essere esclusi
dal  concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o
che,  in  base  alle  risultanze del fascicolo personale, non abbiano
dato prova di sicuro e costante rendimento.