Art. 6.
   Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.
   Le  prove  scritte  consistono  nello  svolgimento di cinque temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
    1)  diritto  civile  e/o  commerciale, con riferimenti al diritto
romano;
    2)  diritto  internazionale  pubblico  e  privato e diritto delle
Comunita' economiche europee;
    3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario;
    4) diritto amministrativo (prova teorica);
    5) diritto amministrativo (prova pratica).
   Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto la
consultazione  di codici, leggi e di altri atti normativi in edizione
senza  note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati
preventivamente  consegnati alla commissione esaminatrice e da questa
verificati.
   Si  applicano  le  norme  relative  al concorso per l'accesso alla
magistratura  ordinaria  di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28, per quanto
concerne  il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti
gli  elaborati  stessi  e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
   Ai  fini  della  valutazione  delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
   Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali  abbiano
riportato  una  media  di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle  prove  scritte  purche'  in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.