Art. 3.
   La   Commissione   giudicatrice,   cosi'  come  integrata,  dovra'
concludere  i  propri lavori entro il termine di tre mesi, decorrente
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale.  Da  tale ultima data comincera', altresi', a decorrere il
termine  previsto  dall'art.  9  del decreto-legge 21 aprile 1995, n.
120,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236,  per  la  presentazione  al  Rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione del nuovo Commissario. Decorso detto
termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della  Commissione,  le
predette istanze non saranno piu' ammesse.