IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
   Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato
giuridico   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
   Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  recante  norme  sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza;
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni,  recante  norme  in  materia  di  riordino  dei ruoli,
modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo delle Forze Armate;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Vista la legge 27 luglio 2004, n. 186, recante, fra l'altro, norme
per  il  riallineamento  delle  posizioni  di  carriera del personale
appartenente  ai  ruoli  marescialli  dell'Esercito,  della  Marina e
dell'Aeronautica   con  quelle  del  personale  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri;
   Vista  la  legge del 13 marzo 2008, n. 45, conversione del decreto
legge  del  31  gennaio  2008,  n. 8, recante disposizioni urgenti in
materia  di  interventi  di cooperazione allo sviluppo ed al sostegno
dei  processi  di  pace  e  di stabilizzazione, nonche' relative alla
partecipazione   delle   Forze   Armate   e  di  polizia  a  missioni
internazionali;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  recante  norme  per  l'accesso  agli  impieghi  nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.  184,  recante  norme  per  la disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 23
marzo  1995,  modificato  con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 maggio 1996, recante la determinazione dei compensi da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Ministro della Difesa in data 18 aprile 1996,
che  stabilisce,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  4, del citato
decreto  legislativo  n.  196/1995,  le  modalita'  e le procedure di
valutazione  per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di Primo Maresciallo;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  n. 841 del 10 marzo 2008, con il
quale  e'  stato fissato per l'anno 2007 in 75 unita' il numero delle
promozioni  da conferire nel grado di Primo Maresciallo dell'Esercito
mediante concorso;
   Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso per
titoli  di  servizio  ed  esami  al  grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 20 del citato
decreto  legislativo  n.  196/1995  e  secondo  quanto previsto dalla
tabella B/3 allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Requisiti
   1.  E'  indetto  un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento  a  scelta  per  esami  al  grado  di Primo Maresciallo
riservato  ai  Marescialli  Capo  dell'Esercito  che  abbiano  almeno
quattro  anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2007 e
che  alla  data di scadenza del termine di cui al successivo articolo
3:
    a)  siano  in  possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
    b)  non  abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  qualifiche inferiori a «superiore
alla media» o giudizi equivalenti;
    c)   non   siano   incorsi   nell'ultimo   biennio,  in  sanzioni
disciplinari piu' gravi della «consegna»;
    d)  non  siano  incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali
per delitto non colposo;
    e) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi
per  delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di
stato   o  sospesi  dall'impiego,  o  comunque  sottoposti  a  misure
restrittive della liberta' personale;
    f)  non  risultino  in  aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a 60 giorni.
   2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso. Inoltre, i requisiti previsti alle lettere c), d), e) ed
f),  accertati  secondo  le modalita' stabilite dall'Amministrazione,
dovranno  essere  mantenuti  fino  alla  chiusura  dei  lavori  della
Commissione giudicatrice.
   3.  Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 12
maggio  1995, n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a non
piu' di due volte.