Art. 10.
               Esclusione dal concorso e dalla nomina
   1.  La  Direzione  Generale  per  il  Personale Militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso o
dichiarare  decaduto  dalla  promozione  qualsiasi  candidato  non in
possesso dei requisiti previsti all'articolo 1 del presente decreto.