Art. 11. Disposizioni amministrative e varie 1. Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso previsti al precedente articolo 5, dovra' essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, dagli Enti di appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di giorni 15 da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere considerata come licenza ordinaria dell'anno in corso. 2. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle prove concorsuali, il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove nonche' il rientro nelle sedi di servizio. 3. Perdono il diritto al trattamento di missione coloro che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame, senza giustificato motivo, o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse. 4. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.