Art. 11.
                 Disposizioni amministrative e varie
   1.  Ai  candidati,  per  la  preparazione  agli esami del concorso
previsti   al   precedente   articolo   5,  dovra'  essere  concessa,
compatibilmente   con   le   esigenze  di  servizio,  dagli  Enti  di
appartenenza  la  licenza  straordinaria  per  esami  della durata di
giorni  15  da  fruire  in  un'unica  soluzione.  Qualora  i predetti
candidati  non  si  dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per  motivi  dipendenti  dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere considerata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
   2.  Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di  missione  per  il  tempo strettamente necessario all'espletamento
delle   prove  concorsuali,  il  raggiungimento  della  sede  ove  si
svolgeranno dette prove nonche' il rientro nelle sedi di servizio.
   3. Perdono il diritto al trattamento di missione coloro che non si
presenteranno  a  sostenere  le  prove  d'esame,  senza  giustificato
motivo, o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse.
   4. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di   comunicazioni   dipendente   da  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.