Art. 6.
                         Commissione d'esame
   1.  La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
    *  PRESIDENTE:  un Generale di Brigata (o grado corrispondente) o
Colonnello dell'Esercito in servizio permanente;
    *  MEMBRI:  tre  Ufficiali  Superiori  dell'Esercito  in servizio
permanente;
    *  MEMBRO:  il  Primo  Maresciallo  dell'Esercito piu' anziano in
Ruolo,   non   facente   parte,  come  titolare  o  sostituto,  della
Commissione di Avanzamento;
    *  SEGRETARIO  (SENZA  DIRITTO  DI  VOTO): un Ufficiale inferiore
dell'Esercito in servizio permanente.
   2. La Commissione di cui al precedente comma 1:
    a.  stabilira'  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita'  di
valutazione  delle  prove concorsuali e dei titoli, nonche' la durata
delle prove stesse;
    b.  definira'  i  questionari  delle  prove  d'esame  di  cui  al
precedente articolo 5;
    c.   curera'   lo   svolgimento   di   dette  prove  adottando  i
provvedimenti del caso;
    d.  valutera'  i titoli, attribuendo i punteggi, come indicato al
successivo art. 7;
    e. redigera' apposito elenco dei candidati giudicati «Non idonei»
alle prove scritte con relativa votazione;
    f.  formera'  la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo articolo 8.