Art. 6. Commissione d'esame 1. La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato: * PRESIDENTE: un Generale di Brigata (o grado corrispondente) o Colonnello dell'Esercito in servizio permanente; * MEMBRI: tre Ufficiali Superiori dell'Esercito in servizio permanente; * MEMBRO: il Primo Maresciallo dell'Esercito piu' anziano in Ruolo, non facente parte, come titolare o sostituto, della Commissione di Avanzamento; * SEGRETARIO (SENZA DIRITTO DI VOTO): un Ufficiale inferiore dell'Esercito in servizio permanente. 2. La Commissione di cui al precedente comma 1: a. stabilira' preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, nonche' la durata delle prove stesse; b. definira' i questionari delle prove d'esame di cui al precedente articolo 5; c. curera' lo svolgimento di dette prove adottando i provvedimenti del caso; d. valutera' i titoli, attribuendo i punteggi, come indicato al successivo art. 7; e. redigera' apposito elenco dei candidati giudicati «Non idonei» alle prove scritte con relativa votazione; f. formera' la graduatoria finale di merito degli idonei di cui al successivo articolo 8.