Art. 6. Titoli di servizio, di studio e professionali Ai fini della valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, i candidati debbono allegare alla domanda di ammissione al concorso i documenti che ne attestino il possesso, in originale o in copia autenticata (non sono ammesse autocertificazioni dei titoli). Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (allegato B) tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia. Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri previamente individuati, la commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, 2° comma, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, procedera' alla valutazione dei titoli per le categorie e con i punteggi di seguito specificati: 1) esperienza documentata nella manutenzione e gestione di apparecchiature scientifiche presenti in laboratori chimici: fino ad un massimo di 20 (venti) punti; 2) collaborazione tecnica documentata nello svolgimento di esperienze didattiche di tipologia scientifica: fino ad un massimo di 10 punti. Ai sensi degli artt. 8, 1° comma, e 12, 2° comma, del D.P.R. n. 487/1994, sostituiti rispettivamente dagli artt. 8 e 10 del D.P.R. n. 693/1996, la valutazione dei titoli e' effettuata dopo l'espletamento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati ed e' resa nota ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.