Art. 8.
                 Titoli dipreferenza e di precedenza
   I  concorrenti  che  avranno superato la prova orale, dovranno far
pervenire,   di'  propria  iniziativa,  al  Direttore  amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  di  Salerno  - Area IV Risorse umane,
ufficio  reclutamento e organico del personale tecnico amministrativo
-  Via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno), entro il termine
perentorio di quindici giorni dall'espletamento della prova medesima,
i documenti, in originale o in copia autentica, attestati il possesso
dei  titoli  di preferenza e/o di precedenza, valutabili a parita' di
merito e a parita' di titoli.
   Ai  sensi D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto
di'  notorieta',  tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di
copia.
   Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di' guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  di  mutilati  e  invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14)  i genitori. vedovi non risposati', i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per non meno di' un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi e i mutilati civili;

    20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
   A  parita' di merito e di titoli, la precedenza e' determinata dal
numero  dei  figli  a  carico,  indipendentemente  dal  fatto  che il
candidato sia coniugato o meno.
   Ai  sensi  dell'art.  3  -  7°  comma - della L. n. 127/1997, come
modificato  dall'art.  2  della  legge  n.  191/1998,  se  due o piu'
candidati  ottengono,  a  conclusione delle operazioni di valutazione
dei  titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, e' preferito
il candidato piu' giovane d'eta'.
   Dai suddetti documenti dovra', inoltre, risultare che il requisito
specificato era posseduto alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.