Art. 10. Presentazione dei documenti di rito Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito sara' invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a stipulare, in conformita' a quanto previsto dal C.C.N.L. - Comparto Universita', un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il vincitore sara' tenuto a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di stipulazione del succitato contratto di lavoro, i sottoelencati documenti: 1. certificato medico (in bollo) di idoneita' fisica al lavoro rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. Per coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi', una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita', non e' di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti; 2. fotografia recente. All'atto della stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore del concorso dovra' rendere, altresi', su apposito modello predisposto dal competente Ufficio, una dichiarazione sostitutiva su fatti e qualita' personali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, inoltre, dovra' sottoscrivere una dichiarazione, sotto la propria responsabilita', salvo quanto disposto dall'art. 18 - comma 8 - del C.C.N.L. - Comparto universita', stipulato in data 9 agosto 2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001. Nel contratto di lavoro dovra' essere, inoltre, specificato l'impegno da parte del lavoratore a non richiedere trasferimenti presso altre amministrazioni del Comparto universita' o altra pubblica amministrazione ne' a partecipare a procedure di mobilita' indette da altre amministrazione del Comparto per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di presa di servizio presso l'Universita' degli studi di Salerno. Per i diversamente abili si procedera' ai sensi dell'art 4 della legge n. 104/1992.