Art. 12.
                          Orario di lavoro
   L'orario  ordinario  di  lavoro  e'  disciplinato  dal C.C.N.L. di
Comparto e dalle altre disposizioni vigenti.
   L'Amministrazione  si  riserva  di far osservare al dipendente, in
base  alle  esigenze di servizio della struttura di assegnazione, una
particolare   articolazione   dell'orario   di   lavoro  che  preveda
l'espletamento  della prestazione lavorativa esclusivamente nelle ore
pomeridiane, eventualmente anche per limitati periodi di tempo.