Art. 6.
            Titoli di servizio, di studio e professionali
   Ai fini della valutazione dei titoli di studio, professionali e di
servizio,  i candidati debbono allegare alla domanda di ammissione al
concorso  i documenti che ne attestino il possesso, in originale o in
copia  autenticata  (non sono ammesse autocertificazioni dei titoli).
Ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000, la dichiarazione
sostitutiva  di  atto di notorieta' (allegato B) tiene luogo, a tutti
gli effetti, dell'autentica di copia.
   Sulla  base  dei  documenti  prodotti  dai candidati e dei criteri
previamente individuati, la commissione giudicatrice, conformemente a
quanto  previsto  dall'art. 8, 2° comma, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487  e  successive  modificazioni,  procedera'  alla  valutazione dei
titoli per le categorie e con i punteggi di seguito specificati:
    1) formazione scientifica post-diploma: fino a 10 punti;
    2)  esperienza  documentata  nella  manutenzione  e  gestione  di
apparecchiature  scientifiche presenti in laboratori chimici: fino ad
un massimo di 10 punti;
    3)   collaborazione  tecnica  documentata  nello  svolgimento  di
esperienze didattiche di tipologia scientifica: fino ad un massimo di
10 punti.
   Ai  sensi  degli  artt. 8, 1° comma, e 12, 2° comma, del D.P.R. n.
487/1994, sostituiti rispettivamente dagli artt. 8 e 10 del D.P.R. n.
693/1996,  la  valutazione dei titoli eeffettuata dopo l'espletamento
delle  prove  scritte  e  prima  che si proceda alla correzione degli
elaborati  ed e' resa nota ai candidati prima dello svolgimento della
prova orale.