Art. 6.

                     Prove di esame e votazione


   Qualora  il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario,  sara'
possibile  il  ricorso  a  forme  di preselezione, realizzate tramite
l'ausilio di sistemi automatizzati.
   I  candidati  ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla
procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di  esame  muniti  della  ricevuta  attestante la presentazione della
domanda  di  partecipazione alla procedura concorsuale nonche' di uno
dei seguenti documenti di riconoscimento:
    a) tessera postale;
    b) porto d'armi;
    c) patente automobilistica;
    d) passaporto;
    e) carta di identita';
    f)  tessera  di  riconoscimento  rilasciata  da  enti pubblici ai
propri dipendenti.
   Le  prove  di  esame  consisteranno  in due prove scritte ed in un
colloquio, e verranno individuate nell'ambito dei seguenti argomenti:
   prima  prova  scritta:  consistera' in un elaborato finalizzato ad
accertare le conoscenze dei candidati sul comportamento meccanico dei
materiali   e  delle  strutture  e  sulle  metodologie  dell'indagine
sperimentale;
   seconda  prova  scritta  a contenuto teorico-pratico: impostazione
e/o  esecuzione di una prova sperimentale finalizzata ad accertare le
conoscenze  dei candidati sull'utilizzo delle principali attrezzature
di  carico e di misura, nonche' delle modalita' di prova in uso nella
sperimentazione meccanica sui materiali e sulle strutture.
   Prova   orale:  materie  oggetto  delle  prove  scritte;  inglese;
ordinamento universitario.
   A  ciascuna delle prove d'esame sara' attribuito un punteggio fino
ad un massimo di punti 30/30.
   Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
un  punteggio  di  almeno  21/30  in ciascuna delle prove scritte. La
prova  orale  si  intendera' superata se il candidato avra' riportato
una votazione di almeno 21/30.
   Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio,
sono   pubbliche.   Al   termine   di  ogni  seduta,  la  commissione
giudicatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra' affisso
all'albo della sede di esame.