Art. 9.

        Formazione e approvazione della graduatoria di merito


   Espletate   le   prove  del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria generale di merito.
   La  graduatoria  verra' formata secondo l'ordine decrescente della
votazione,  costituita  dalla  somma  della media dei voti conseguiti
nelle  due  prove  scritte  e  della votazione conseguita nella prova
orale.  Verra'  dichiarato  vincitore,  nel  limite del posto messo a
concorso,   il  candidato  utilmente  collocatosi  nella  graduatoria
generale  di  merito,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle
preferenze previste dal presente avviso.
   La   graduatoria   del  vincitore  sara'  successivamente  affissa
all'Albo  ufficiale  dell'area  del personale in via Chiabrera, 199 -
Roma.   Di   tale   affissione   sara'  data  comunicazione  mediante
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale, dalla cui data decorrono i
termini per eventuali impugnative.
   La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un  termine di
trentasei  mesi  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  sopraccitata affissione per eventuali coperture di posti per i
quali  il  concorso  e'  stato bandito e che successivamente ed entro
tale  data  dovessero  rendersi  disponibili.  Non  si  da'  luogo  a
dichiarazioni di idoneita' al concorso.