Art. 4.
                      Commissione giudicatrice
   La   commissione   e'   nominata   con   decreto   del   direttore
amministrativo  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  4 del
Decreto  del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed
e' composta da un magistrato amministrativo, ordinario contabile o da
un  avvocato  dello  Stato  o da un dirigente di prima fascia o da un
professore  di  prima  fascia  di universita' pubbliche o private con
funzioni  di  presidente  e da due componenti scelti tra dirigenti di
prima  fascia  delle  amministrazioni  pubbliche, professori di prima
fascia  di  universita'  pubbliche  e  private nonche' tra esperti di
comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.
   Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte da personale dipendente
dell'Universita' di categoria non inferiore alla D.