Art. 4. Commissione giudicatrice La commissione e' nominata con decreto del direttore amministrativo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed e' composta da un magistrato amministrativo, ordinario contabile o da un avvocato dello Stato o da un dirigente di prima fascia o da un professore di prima fascia di universita' pubbliche o private con funzioni di presidente e da due componenti scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita' pubbliche e private nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da personale dipendente dell'Universita' di categoria non inferiore alla D.