Art. 7.
                   Preferenze a parita' di merito
   I  Candidati  che  abbiano  superato il colloquio ed intendano far
valere  i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994 n. 487 e successive
modificazioni, gia' indicati nella domanda di concorso, sono tenuti a
farli  pervenire  in  fotocopia  non  autenticata  e  corredati dalla
dichiarazione  di conformita' all'originale, ovvero dovranno produrre
una  dichiarazione  sostitutiva  che contenga i riferimenti necessari
all'Amministrazione  per  eventuali controlli. A tal fine i candidati
potranno avvalersi dell'allegato modello B.
   Da  tale dichiarazione dovra' risultare, inoltre, che il requisito
era  posseduto  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
   Le    dichiarazioni    di    cui    sopra    dovranno    pervenire
all'Amministrazione  entro il termine perentorio di quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' stata sostenuta la
prova orale.
   A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
    a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    d)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    e) gli orfani di guerra;
    f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    g)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    h) i feriti in combattimento;
    i)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    j) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
    k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
    m)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    n)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    o)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
    p)   coloro   che   abbiano   prestato   servizio  militare  come
combattenti;
    q)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
    s) gli invalidi e i mutilati civili;
    t)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
    c) dalla minore eta' del candidato.
   I candidati dovranno dichiarare nella domanda l'eventuale possesso
dei titoli di preferenza sopra citati.