Art. 7. Preferenze a parita' di merito I Candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, gia' indicati nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in fotocopia non autenticata e corredati dalla dichiarazione di conformita' all'originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all'Amministrazione per eventuali controlli. A tal fine i candidati potranno avvalersi dell'allegato modello B. Da tale dichiarazione dovra' risultare, inoltre, che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno pervenire all'Amministrazione entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' stata sostenuta la prova orale. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi e i mutilati civili; t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta' del candidato. I candidati dovranno dichiarare nella domanda l'eventuale possesso dei titoli di preferenza sopra citati.