Art. 8. Approvazione della graduatoria Espletate le prove concorsuali, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. Gli atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata tenuto conto, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dal precedente art. 7, unitamente a quella del vincitore del concorso, sono approvati con decreto del Direttore amministrativo. La graduatoria finale di merito sara' pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese - (Via Ravasi, 2). Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. Detta graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.