Art. 8.
                   Approvazione della graduatoria
   Espletate  le prove concorsuali, la Commissione giudicatrice forma
la  graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente
del   punteggio   complessivo  riportato  da  ciascun  candidato.  Il
punteggio  complessivo  e'  determinato  sommando i voti riportati in
ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
   Gli  atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata
tenuto  conto,  a parita' di punteggio, delle preferenze previste dal
precedente  art.  7,  unitamente a quella del vincitore del concorso,
sono approvati con decreto del Direttore amministrativo.
   La   graduatoria   finale  di  merito  sara'  pubblicata  all'Albo
Ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese
- (Via Ravasi, 2).
   Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
   Detta graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi
dalla  data  di  approvazione  per eventuali coperture di posti per i
quali  il  concorso  e'  stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.