Art. 10.

                              Colloquio


   1. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte di
cui al precedente art. 9 e su:
    a)    elementi    di    diritto    pubblico   (costituzionale   e
amministrativo);
    b) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
    c) attualita' internazionale;
    d)  altra  lingua straniera da scegliersi tra francese, spagnolo,
tedesco, arabo, russo o portoghese di cui al precedente art. 3, comma
3, lettera m).
   2.   Per  superare  il  colloquio  e'  necessario  conseguire  una
votazione di almeno 21 trentesimi.
   3.  Al  termine  di  ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei
candidati   esaminati,   con   l'indicazione  del  voto  da  ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.