Art. 10. Colloquio 1. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al precedente art. 9 e su: a) elementi di diritto pubblico (costituzionale e amministrativo); b) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; c) attualita' internazionale; d) altra lingua straniera da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera m). 2. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una votazione di almeno 21 trentesimi. 3. Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.