Art. 12.

Votazione  finale  delle prove d'esame e formazione della graduatoria
                              di merito


   1. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 9,
e  della  votazione ottenuta nel colloquio, di cui al precedente art.
10.  Al  voto  del  colloquio  sono  aggiunti i trentesimi conseguiti
nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al
precedente art. 11.
   2.  Il  punteggio  ottenuto  nel  test  di preselezione, di cui al
precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva.
   3.  La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata  dalla
Commissione  esaminatrice  secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito  da  ciascun  candidato,  a cui si aggiungono i trentesimi
eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 7 del presente bando.