Art. 15.

      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito


   1.  Il Direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione,
riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per  l'immissione nel profilo professionale di «collaboratore tecnico
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra» degli Uffici
centrali  del  Ministero  degli  affari esteri e delle rappresentanze
diplomatiche  ed  Uffici  consolari,  le  graduatorie  di  merito dei
candidati  risultati  idonei  nelle  prove  d'esame.  Con il medesimo
provvedimento   il   Direttore   generale  per  le  risorse  umane  e
l'organizzazione   dichiara   vincitori   del  concorso  i  candidati
utilmente  collocati  nella  graduatoria di merito tenuto conto delle
riserve  di  posti  e,  a parita' di merito, dei titoli di preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni.
   2.  La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e'  pubblicata  nel  foglio  di comunicazioni del Ministero
degli  affari  esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.