Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione


   1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
   I  candidati  in  possesso  di  un titolo di studio straniero sono
ammessi   alle   prove  concorsuali,  purche'  il  titolo  sia  stato
riconosciuto  equipollente  ad un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  nei  modi  previsti  dalla  legge o sia stato ad esso
equiparato  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'art.  38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001,
n. 165.
   Nel  caso  in  cui  il  titolo  straniero  sia  stato riconosciuto
equipollente,  sara'  cura  del  candidato  dimostrare l'equipollenza
stessa mediante la produzione del provvedimento che la riconosce.
   Nel caso in cui l'equiparazione del titolo straniero non sia stata
ancora  dichiarata, il candidato sara' ammesso con riserva alle prove
di  concorso,  purche' sia attivata la procedura per l'emanazione del
decreto di cui al citato art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165.  Si  precisa  che la suddetta equiparazione e'
limitata  esclusivamente  alla  partecipazione  al presente concorso.
L'avvenuta   attivazione  della  procedura  di  equiparazione  dovra'
comunque  essere  comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali;
    c)  idoneita'  fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo  professionale  di  «collaboratore  tecnico  per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e cifra», sia presso l'Amministrazione
centrale   che   nelle   sedi   estere,   ivi   comprese  quelle  con
caratteristiche   di   disagio.   L'Amministrazione  ha  facolta'  di
sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
    d)  godimento  dei  diritti  politici.  Non  possono  accedere al
concorso  coloro  che  siano  stati  esclusi dall'elettorato politico
attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai
sensi  delle  corrispondenti  disposizioni  dei  contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
   2.  I  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  stabilito  dal successivo art. 3 per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
   3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione,  valutare  e verificare se possiede tutti i requisiti
di ammissione specificati nel bando di concorso.