Art. 3.

Presentazione  della  domanda  di  ammissione al concorso - Termine e
                              modalita'


   1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso  deve essere redatta
esclusivamente  sull'apposito  modulo  di cui al fac-simile allegato.
Tale  modulo  e'  reperibile  sul  sito  Internet del Ministero degli
affari  esteri  http://www.esteri.it o presso l'Ufficio relazioni con
il  pubblico.  La  domanda  deve  essere sottoscritta dal candidato e
inviata  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento a Ministero
degli affari esteri - DGRO Ufficio V - concorso collaboratore tecnico
per  i  servizi  di informatica, telecomunicazioni e cifra - Piazzale
della  Farnesina  n.  1  - 00194 Roma, oppure presentata direttamente
presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero degli affari
esteri  (piazzale della Farnesina n. 1 - Roma, lato Stadio Olimpico),
dal  lunedi'  al  venerdi',  dalle  ore 10.30 alle ore 12.30 entro il
termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente  bando  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
   In  caso di presentazione diretta della domanda, l'Amministrazione
rilascia    al   candidato   una   ricevuta   attestante   l'avvenuta
presentazione.
   Per le domande spedite a mezzo raccomandata, la data di spedizione
e'  stabilita  e  comprovata  dal  timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
   E'  consentito  l'invio  della  domanda  di ammissione al concorso
anche  a  mezzo  di  raccomandata  on line con avviso di ricevimento,
purche'  la  domanda  stessa  sia  stata  sottoscritta  dal candidato
mediante l'apposizione della propria firma digitale e cio' risulti in
maniera  inequivocabile  da  certificazione  apposta  sulla  versione
cartacea della domanda.
   E'  esclusa  ogni  modalita'  di  presentazione  della  domanda di
ammissione al concorso diversa da quelle specificamente previste. Non
e'  consentito,  in  particolare, l'invio della domanda via fax o via
e-mail.
   2.  Alla  domanda  il  candidato  deve  allegare,  ai  sensi della
normativa vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'.
   3.  Nella  domanda  il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita'  ed  ai  sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45:
    a) cognome e nome, luogo e data di nascita e, se nato all'estero,
il  comune  nei  cui  registri  di  stato civile sia stato trascritto
l'atto di nascita;
    b) di essere cittadino italiano;
    c)  il  comune  nelle  cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi  della  eventuale  non  iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
    d)  le  eventuali  condanne  penali  riportate,  anche all'estero
(anche  se  siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale,  ovvero  applicazione  della  pena  su richiesta ai sensi
dell'art.  444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti, in Italia o all'estero;
    e)  il  titolo  di  studio  posseduto,  specificando presso quale
istituto lo abbia conseguito e in quale data;
    f)  eventuali  servizi  prestati  come impiegato presso pubbliche
amministrazioni,  le  cause  di  risoluzione  di eventuali precedenti
rapporti di pubblico impiego;
    g)  se  si  trova  nelle  condizioni previste dall'art. 1 ai fini
delle riserve di posti;
    h)  se  si  trova nelle condizioni di cui all'art. 7 del presente
bando, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo;
    i)  il  possesso  di  eventuali  titoli che, a parita' di merito,
danno  luogo  a  preferenza; tali titoli devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine stabilito per la presentazione della
domanda.  I  titoli  non  espressamente  dichiarati  nella domanda di
partecipazione  al  concorso  non  saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del
concorso;
    l)  l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso di riferisce;
    m)  la  seconda  lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo,   tedesco,  arabo,  russo  o  portoghese)  in  cui  intende
sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10;
    n)  se  intende  sostenere  la prova facoltativa orale, di cui al
successivo  art.  11,  ed  in  quale  lingua  tra francese, spagnolo,
tedesco,  arabo,  russo  o portoghese, ad esclusione di quella scelta
per la prova obbligatoria orale, di cui alla precedente lettera m);
    o)  l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero  telefonico  ed  eventualmente,  ove  ritenuto  opportuno  dal
candidato,  del  numero  di fax e del recapito di posta elettronica -
presso  cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle
prove  concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni.
   4.  Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la  propria  condizione  e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente  necessari  per  lo  svolgimento  delle prove. E' fatto
comunque  salvo il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere
di  svolgere  le  funzioni  proprie  del «collaboratore tecnico per i
servizi   di  informatica,  telecomunicazioni  e  cifra»  sia  presso
l'Amministrazione  centrale  che  in sedi estere, ivi comprese quelle
con caratteristiche di disagio.
   5.  Non  saranno  ritenute  valide le domande di partecipazione al
concorso che risultino incomplete o irregolari, in particolare quelle
non  sottoscritte,  in  fotocopia o fax o che non contengano tutte le
indicazioni   circa   il   possesso   dei   requisiti  necessari  per
l'ammissione  alle  prove  concorsuali  stesse.  In considerazione di
quanto  sopra  ed  alla luce delle disposizioni vigenti in materia di
autocertificazione,  le  domande devono essere redatte esclusivamente
sull'apposito  modulo  di  domanda  di  cui all'allegato. La mancanza
anche  di  una  sola delle dichiarazioni in questione puo' comportare
l'esclusione  dal concorso. La mancata esclusione dall'eventuale test
di  preselezione, di cui al successivo art. 6, e dalle prove scritte,
di  cui al successivo art. 9, non costituisce, in ogni caso, garanzia
della  regolarita',  ne'  sana  la  irregolarita'  della  domanda  di
partecipazione al concorso.
   6. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di
smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  dipendente  da inesatte o
incomplete  dichiarazioni  da  parte  del  candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.