Art. 7. Punteggio aggiuntivo 1. La Commissione esaminatrice attribuira' 2 trentesimi a coloro che abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data. 2. Tale punteggio aggiuntivo sara' accresciuto fino a 4 trentesimi in corrispondenza del servizio, di cui al comma precedente, prestato presso il Ministero degli affari esteri. 3. Il punteggio di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene assegnato dalla Commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art. 9, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato e secondo i criteri che verranno stabiliti nel corso della prima riunione della Commissione stessa. 4. Le circostanze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo saranno valutate esclusivamente se gia' dichiarate nella domanda di partecipazione e purche' il relativo requisito sia posseduto dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.