Art. 7.

                        Punteggio aggiuntivo


   1.  La  Commissione esaminatrice attribuira' 2 trentesimi a coloro
che  abbiano  prestato  servizio presso pubbliche amministrazioni per
almeno  tre  anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente
al  28  settembre  2007,  in  virtu'  di  contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
   2. Tale punteggio aggiuntivo sara' accresciuto fino a 4 trentesimi
in  corrispondenza del servizio, di cui al comma precedente, prestato
presso il Ministero degli affari esteri.
   3.  Il  punteggio di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene assegnato
dalla  Commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui
al  successivo  art.  9,  e  prima  dell'inizio  della correzione dei
relativi  elaborati,  sulla  base della documentazione presentata dal
candidato  e secondo i criteri che verranno stabiliti nel corso della
prima riunione della Commissione stessa.
   4.  Le circostanze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo  saranno  valutate  esclusivamente  se gia' dichiarate nella
domanda  di  partecipazione  e  purche'  il  relativo  requisito  sia
posseduto  dal  candidato alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.