Art. 5.
                      Istruttoria della domanda
   1.  Tutti  i  candidati,  le  cui  istanze di partecipazione siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte  della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a),   del  presente  bando,  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti
previsti.
   2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al
corso di formazione.