Art. 7.
                      Commissione giudicatrice
   1.   La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante  Generale  della Guardia di finanza o
dell'autorita'  dal  medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale   della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle  seguenti
sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali  presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
    a)  sottocommissione  per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
    b)  sottocommissione  per la visita medica di primo accertamento,
composta  da  un  ufficiale  della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
    c)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati   giudicati   non   idonei  alla  visita  medica  di  primo
accertamento,  composta  da  due ufficiali della Guardia di finanza e
due  ufficiali  medici  (di  cui  uno di grado superiore a quello dei
medici  della  precedente  sottocommissione  o,  a  parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
    d)  sottocommissione  per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione  dei  titoli  e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da:
     1) due ufficiali della Guardia di finanza;
     2)  due  professori in possesso del prescritto titolo accademico
nelle materie oggetto di esame.
   La  sottocommissione  e'  integrata, per la prova scritta e per le
ulteriori  fasi  concorsuali,  da  un'altra  sottocommissione,  unico
restando  il  presidente.  All'ulteriore  sottocommissione, avente la
medesima   composizione   di   quella  originaria,  non  puo'  essere
attribuito un numero di candidati inferiore a 500;
    e)   sottocommissione   per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.
   2.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere in
servizio.
   3. Le sottocommissioni esaminatrici per l'esame facoltativo di una
o   piu'   lingue   estere  e  la  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica  sono  quelle  indicate  al  comma  1,  lettera  d),
integrate, rispettivamente, da:
    a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere oggetto
dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio
permanente  della  Guardia  di finanza, qualificato conoscitore della
lingua stessa;
    b)  un  ufficiale  o  un  ispettore  in servizio permanente della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
   4.  Per  l'eventuale  valutazione  delle prove scritta e orale dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  le  competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore  della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di  cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio  1976,  n.  752,  riferito  al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
   5.  Le  sottocommissioni,  per  i lavori di rispettiva competenza,
possono   avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di  personale
specializzato  e  tecnico.  La  sottocommissione  di  cui al comma l,
lettera  e),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali dell'ausilio di psicologi.
   6.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
   7.  Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e),   possono,  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  avvalersi  di
personale   di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal  Centro  di
Reclutamento.