Art. 10.
              Titoli di preferenza a parita' di merito
   I  candidati  che  si  siano collocati utilmente nella graduatoria
finale   dovranno   indicare  il  possesso  di  eventuali  titoli  di
preferenza a pari merito con le seguenti modalita':
    all'atto  della  presentazione della domanda di partecipazione al
concorso  mediante  compilazione  dell'allegato  A,  sotto  forma  di
dichiarazione  sostituiva  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
    diversamente,  i  candidati  dovranno  indicare  i  titoli  nella
domanda  di  partecipazione  da  loro redatta e presentare i relativi
documenti  (in  originale,  in  copia autenticata o con dichiarazione
sostituiva  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000)  attestanti  il  loro  possesso  nel  termine perentorio di
quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  in  cui hanno sostenuto il
colloquio  ex  art.  16  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
487/1994.
   Dai  documenti  o  dalle dichiarazioni sostitutive prodotte dovra'
risultare  che  il  requisito era posseduto alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
   I  titoli  che  danno  diritto  a preferenza sono quelli riportati
nell'allegato C al presente bando.