Art. 6. Esclusione dalla procedura I candidati sono ammessi al concorso con riserva: il Direttore amministrativo puo' disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti. Costituiscono irregolarita' non sanabili con conseguente esclusione dal concorso: 1) la mancanza di firma autografa della domanda; 2) il mancato rispetto dei termini di presentazione o invio delle domande di partecipazione per qualsiasi causa, ossia disguidi postali o di trasmissione fax o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 3) la mancanza delle dichiarazioni richieste dal bando qualora cio' non consentisse la verifica del possesso dei requisiti richiesti per il presente concorso; 4) saranno altresi' considerate inammissibili le domande di partecipazione non redatte in conformita' con il modello allegato al presente bando (allegato A), qualora dalle stesse non sia verificabile il possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 3 del bando.