Art. 9.
                       Valutazione dei titoli
   Ai  titoli  presentati dai candidati e' riservato un punteggio non
superiore  a  30/90  del  totale  dei  punti  attribuibili  a ciascun
candidato.
   La  valutazione  dei  titoli  e' effettuata ex art. 8, decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  487/1994  secondo  il  quale  «la
valutazione   dei  titoli,  previa  individuazione  dei  criteri,  e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati».
   Il  risultato  della  valutazione dei titoli deve essere reso noto
agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
   Sono valutati:
    il titolo di studio (con riferimento alla votazione o al giudizio
finale riportato): fino ad un massimo di punti 9;
    esperienze  professionali  giudicate  attinenti  alle mansioni da
svolgere: fino ad un massimo di punti 18;
    ulteriori    titoli    accademici,    diplomi,    attestati    di
specializzazione e qualificazione: fino ad un massimo di punti 3.