Art. 10. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice incaricata delle operazioni concorsuali, nella prima riunione oltre a determinare i criteri di valutazione dei titoli, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali scritte, ivi compresa l'eventuale prova preselettiva, al fine di motivarne i punteggi inferiori al minimo fissato. La commissione esaminatrice procede, prima delle prove scritte, all'esame e alla valutazione dei titoli stessi. La commissione esaminatrice puo' decidere che tale valutazione sia limitata ai soli candidati presentatisi a sostenere le prove scritte ed effettuata prima di procedere alla valutazione delle prove o comunque prima che si pervenga all'identificazione degli autori delle medesime. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile. Durante lo svolgimento del colloquio, la commissione potra' essere integrata da un esperto in informatica.