Art. 10.
                      Commissione esaminatrice
   La    commissione   esaminatrice   incaricata   delle   operazioni
concorsuali,  nella  prima  riunione oltre a determinare i criteri di
valutazione  dei  titoli,  stabilisce  i  criteri  e  le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali scritte, ivi compresa l'eventuale
prova  preselettiva,  al  fine  di  motivarne i punteggi inferiori al
minimo fissato.
   La  commissione  esaminatrice  procede, prima delle prove scritte,
all'esame  e  alla  valutazione  dei  titoli  stessi.  La commissione
esaminatrice  puo' decidere che tale valutazione sia limitata ai soli
candidati  presentatisi  a  sostenere  le prove scritte ed effettuata
prima  di procedere alla valutazione delle prove o comunque prima che
si pervenga all'identificazione degli autori delle medesime.
   Almeno  un  terzo  dei componenti della commissione deve essere di
sesso femminile.
   Durante lo svolgimento del colloquio, la commissione potra' essere
integrata da un esperto in informatica.